Art. 2.
(Compiti dello Stato).

      1. In attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 1 e nell'ambito di quanto stabilito dal titolo V della parte seconda della Costituzione, lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», predispone un programma nazionale per la presenza omogenea e diffusa della musica su tutto il territorio, individuando strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale nonché la salvaguardia della musica quale valore culturale e formativo della collettività.
      2. Nell'ambito della legislazione concorrente spetta allo Stato:

          a) definire gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo princìpi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività musicali sul territorio;

          b) promuovere la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, prevedendo forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri e altri soggetti operanti nel settore musicale;

          c) promuovere la presenza della produzione musicale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproci con altri Paesi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

 

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          d) promuovere l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree speciali, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap, in accordo con le amministrazioni competenti in materia;

          e) definire, mediante regolamento adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni, i requisiti della formazione dei musicisti, dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuovere esperienze di formazione culturale e professionale post-scolastica;

          f) promuovere la formazione di un archivio della musica su supporti digitali, al fine di conservare la memoria visiva delle attività liriche e musicali;

          g) promuovere, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e all'elaborazione musicale;

          h) individuare corsi e concorsi di alta qualificazione culturale, promossi da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecutori.